La truffa degli amministratori senza i requisiti di legge

La truffa degli amministratori senza i requisiti di legge

Ferrara, 4 marzo 2018

Con Sentenza del 6 ottobre 2017 n. 45980 la Corte di Cassazione, intervenuta in merito ad un procedimento per truffa e appropriazione indebita promosso da un Condominio nei confronti dell’amministratore, ha precisato che enunciare la titolarità di requisiti non posseduti, in sede di preventivo posto all’attenzione dell’assemblea dei condomini, ovvero affermare impropriamente di essere iscritto ad una associazione di professionisti, ovvero dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.71 bis del Codice senza che ciò corrisponda al vero, integra il reato di TRUFFA. Nel merito del procedimento, l’amministratore convenuto aveva falsamente dichiarato ai condomini di essere iscritto all’Anaci e di avere tutti i requisiti, di conseguenza l’assemblea dei condomini aveva nominato lo stesso come proprio amministratore, preferendolo ad altri amministratori concorrenti. Nel corso della gestione ed in forza del mandato, l’amministratore poi aveva prelevato dal conto condominiale somme per fini personali realizzando un ingiusto guadagno, e quanto è stato citato in giudizio dal Condomino, è stato condannato in primo grado per entrambe le fattispecie di reato (truffa e appropriazione indebita); la vicenda alla fine è arrivata davanti alla Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi sulla legittimità della condanna subita. La suprema corte ha quindi stabilito che alla stregua del principio del “ne bis in idem” affermato da parte della giurisprudenza di legittimità, sussiste il delitto di truffa e non quello di appropriazione indebita quando l’artificio e il raggiro risultino necessari alla appropriazione. Se poi, come si dice, al danno aggiungiamo la beffa, è appena il caso di precisare che tutti gli atti posti in essere dall’amministratore illegittimamente nominato dall’assemblea (perché sprovvisto dei requisiti di legge, per esempio) risultano privi di efficacia.

Fonte: ANACI

 

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