Revisioni Condominiali

COS’E’ LA REVISIONE CONDOMINIALE

 

L’analisi congiunta degli articoli 1129, 1130 e 1130 bis del Codice Civile, consente di rilevare:

  • i documenti obbligatori di cui l’amministratore deve garantire la puntuale cura e tenuta,
  • i motivi di revoca giudiziale dell’amministratore,
  • le modalità di redazione del rendiconto condominiale,
  • l’obbligo di conservazione delle scritture del rendiconto condominiale per 10 anni,
  • l’obbligo di conservazione delle pezze giustificative del rendiconto condominiale per 10 anni,
  • i diritti di verifica e di accesso agli atti dei titolari di diritti reali e di godimento,
  • i diritti di verifica e di accesso agli atti del revisore della contabilità condominiale,
  • la possibile esistenza di un consiglio con funzioni consultive e di controllo sul rendiconto condominiale.

 

Il rendiconto condominiale è disciplinato dall’art.1130 bis del Codice Civile ed è tecnicamente normato nell’ambito della norma UNI 10801-2016 al punto 3.25:

 

RENDICONTO CONDOMINIALE: “Documento informativo che si compone di un registro della contabilità nel quale sono annotati in ordine cronologico i singoli movimenti in entrata e in uscita, un riepilogo finanziario nel quale sono annotati i crediti e i debiti, le giacenze di cassa e ogni altro dato inerente la situazione patrimoniale del condominio e della nota sintetica esplicativa che deve contenere indicazioni circa le modalità di gestione adottate, i rapporti in corso e le questioni pendenti.”

L’art.1130 bis prevede inoltre la possibilità di “verifica della contabilità condominiale”, da parte di un “revisore”.

Per comprendere cosa si intende per “verifica della contabilità condominiale”, e come debba materialmente espletarsi l’attività erogata da questa nuova figura professionale, il “revisore”, dobbiamo, anche in questo caso, fare riferimento alla norma tecnica UNI 10801-2016, che ci fornisce le linee guida al punto 3.32:

 

REVISIONE CONTABILE: “Processo sistematico di verifiche e controlli e relative evidenze per esprimere una valutazione, oggettiva rispetto ai criteri della verifica stessa, posto in essere da un soggetto terzo rispetto a chi ha redatto il rendiconto condominiale (preferibilmente indipendente e qualificato, composto anche da più individui) di carattere amministrativo, contabile, fiscale, contrattuale e gestionale. Detto processo ha l’obiettivo di verificare che quanto rappresentato nel rendiconto condominiale sia corrispondente o meno alla concreta realtà condominiale.”

 

I SERVIZI RELATIVI ALLA REVISIONE

 

  • Revisione del rendiconto e della contabilità condominiale ex post
  • Revisione del rendiconto e della contabilità condominiale in itinere
  • Due Diligence fiscale
  • Due Diligence documentale
  • Due Diligence adempimenti Privacy
  • Assistenza al passaggio consegne
  • Assistenza nella predisposizione e nel deposito delle istanze di mediazione civile
  • Assistenza tecnica nei procedimenti di mediazione civile
  • Assistenza tecnica in giudizio
  • Perizie e ricostruzioni contabili
  • Assistenza / Efficientamento studio amministrativo
  • Servizi di revisione dedicati alle agenzie immobiliari a supporto delle attività di compravendita e locazione

 

Destinatari dei servizi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

 

  • amministratori condominiali e immobiliari
  • agenti immobiliari
  • avvocati e consulenti del settore condominiale e immobiliare
  • condomini
  • conduttori
  • altri titolari di diritti reali
  • nonché a beneficio e tutela dei soggetti che a qualsivoglia titolo abbiano rapporti con le proprietà immobiliari

 

Fonte: IGM Point